È obbligo del condominio posizionare all’interno delle aree comuni i contenitori per la raccolta differenziata e assicurarsi che vengano messi fuori nei tempi stabiliti per lo svuotamento.
La responsabilità di trasportare questi contenitori in strada spetta al custode, se presente, o a una persona incaricata, che può essere un condomino o un terzo, come stabilito dal TAR Piemonte nella sentenza n. 1169/2015.
Non è ammissibile addurre pretesti per non installare i bidoni nelle aree adiacenti l’edificio, come problemi di spazio per il parcheggio o disagi igienici e olfattivi durante l’estate, poiché la priorità è data ai contenitori per la differenziata e prevale su ogni altra considerazione, inclusi gli accordi presi in assemblea condominiale.
In questo contesto, è rilevante la decisione del TAR Sicilia n. 571/2020, che chiarisce che nei condomini dotati di spazi aperti è possibile collocare in essi i cassonetti. Le norme di sicurezza non devono ostacolare l’accesso degli operatori ai suddetti spazi aperti dell’edificio, altrimenti si vanificherebbe lo scopo della normativa e dell’attività prevista.
Riguardo all’aspetto estetico, si sottolinea che non esistono disposizioni legali che vi diano importanza prevalente e che, per quanto riguarda l’igiene, la gestione dei rifiuti è organizzata in modo da ridurre al minimo il tempo di permanenza degli stessi nei contenitori, spettando ai condomini occuparsi della pulizia e delle condizioni igieniche di questi ultimi.
Nel caso in cui il condominio non abbia spazio adeguato all’interno delle sue aree comuni per l’installazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti, l’assemblea condominiale può optare per il loro posizionamento in un’area pubblica vicina. Tuttavia, è importante notare che per posizionare stabilmente questi bidoni al di fuori degli spazi condominiali, i condomini devono acquisire una specifica autorizzazione dal Comune, il che comporta il pagamento della Tosap (Tassa di Occupazione Spazi e Aree Pubbliche).
Come chiedere lo spostamento dei bidoni per la differenziata?
Abbiamo visto in condominio dove vanno collocati i bidoni per la raccolta differenziata. Occorre precisare, però, che essi non devono essere posizionati in maniera tale da ostacolare o rendere particolarmente difficoltoso l’accesso alla proprietà privata di qualsiasi condomino. Quest’ultimo, se ciò accade, ha il diritto di richiedere la rimozione e il riposizionamento dei bidoni qualora ostacolino l’accesso. È importante sottolineare che, anche rispettando la distanza minima tra i contenitori e le abitazioni, non si può precludere l’eventualità di reclami da parte di un condomino.
Nel caso in cui la disposizione dei cassonetti sia stata determinata dall’assemblea condominiale, chi desidera richiedere lo spostamento dei bidoni deve indirizzare una lettera formale all’amministratore del condominio. In caso di inerzia da parte di quest’ultimo, sarà possibile rivolgersi al giudice.