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Dentro al Consumo

Bonus bici e vacanza, ecobonus e non solo. Come funzionano le novità del DL Rilancio

di Redazione   
Tempo di lettura lettura: 7 minuti
gio 28 mag 2020 11:41 ~ ultimo agg. 19:47
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Ci sono il bonus vacanza e quello mobilità (ai più noto come bonus bici). Ma c’è anche il maxi ecobonus del 110% e novità anche per le cartelle esattoriali e la riscossione. Nella nuova puntata di Dentro al Consumo (ogni giovedì alle 10.05 in diretta su Radio Icaro e Icaro Tv) si approfondiscono alcuni aspetti del Decreto Rilancio con gli avvocati Sara Ciacci e Chiara Drudi della Federconsumatori di Rimini.

Ecco alcuni dettagli a cura di Federconsumatori

DECRETO RILANCIO
Il Decreto Legge 19 maggio 2020 nr. 34, noto come “decreto rilancio”, è l’ultimo dei provvedimenti emananti dal Governo. E’ composto da ben 266 articoli.

1) BONUS VACANZE (art 176 dl)
– Che cos’è il bonus vacanze?
Il Bonus vacanze è un vero e proprio credito che si riconosce ai nuclei familiari con un ISEE inferiore ai 40.000 € e di importo variabile da € 150,00 a € 500,00 a seconda dei componenti del nucleo stesso. Precisamente si riconoscono:
€ 150,00 per i nuclei familiari singoli, quindi un’unica persona;
€ 300,00 per due persone;
€ 500,00 per nuclei familiari di numero superiore.
– Quando può essere utilizzato il bonus vacanze?
Il bonus vacanze, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, può essere utilizzato per vacanze nel periodo intercorrente dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2020
– Per quali servizi può essere fruito il bonus vacanza?
Il bonus vacanze può essere utilizzato per spese sostenute in un’unica soluzione e relativamente a servizi offerti dalle imprese turistiche ricettive, dagli agriturismi e dai B&B.
E’ importante sottolineare che questi acquisti devono avvenire per vacanze sul territorio nazionale (per cercare di favorire il turismo italiano) e soprattutto l’acquisto deve avvenire in maniera diretta e quindi senza l’ausilio degli intermediari on line. Gli unici intermediari che possono intervenire sono le agenzie e i tour operator sempre rimanendo nell’ambito italiano.
– Come si usufruisce del bonus vacanza?
Il credito è fruibile solo nella misura dell’80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto mentre, il restante 20 è riconosciuto in forma di detrazione d’ imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto

2) ECO E SISMA BONUS DEL 110% (art. 119 DL)
– Che cos’è il superbonus?
Nasce nel “pacchetto imprese” come misura di aiuto per un settore fortemente penalizzato dall’emergenza ma anche come occasione per i cittadini di avere abitazioni più confortevoli e anche più sicure.
Si tratta, infatti, di una super detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute per specifici interventi volti a incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Sia per l’ecobonus che per il sismabonus potenziati al 110%, il decreto Rilancio parla di “spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dall’1 luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021“.
Ciò significa che si possono già cominciare i lavori perché non è la data di inizio dell’intervento che fa fede per la fruizione delle detrazioni fiscali potenziate, ma la data effettiva per il pagamento.
– Chi può usufruire di tali bonus?
Con i commi 9 e 10, il Decreto rilancio stabilisce l’ambito applicativo delle nuove norme con riferimento ai destinatari delle stesse. In particolare, nel comma 9 è previsto che le disposizioni previste per tali misure si applicano:
– alle persone fisiche non nell’esercizio di imprese, arti o professioni;
– ai condomini
– agli IACP.
– Come si può usufruire di tale bonus?
Per tali interventi (come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate), è prevista una detrazione, nella misura del 110% delle spese sostenute, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo.
Ovviamente, l’ostacolo principale all’esecuzione dei lavori rimane sempre il soggetto incapiente o comunque chi non può usufruire della detrazione fiscale. A tale scopo, il Decreto rilancio prevede la possibilità di usufruire di un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, il quale, a sua volta, potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta oppure cederlo ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.
– Da quando saranno operativi i superbonus?
Per quanto riguarda la piena operatività dei nuovi superbonus, si dovranno attendere:
• le disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Entrate;
• un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Rilancio.

3) BONUS MOBILITA’ (ART. 229 DL)
Tra i vari incentivi contenuti nel Decreto Rilancio è stato previsto anche il bonus mobilità, ribattezzato “bonus bici” o “ bonus monopattino”. Lo scopo dell’incentivo è quello di favorire gli spostamenti urbani con mezzi alternativi (ed ecologici) al trasporto pubblico locale.
– Che cos’è il bonus mobilità?
Il bonus mobilità è un contributo pari al 60% della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a euro 500, per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica ( ad esempio monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale (sharing) esclusi quelli mediante autovetture.
– Chi lo può chiedere?
Possono usufruire del buono mobilità per l’anno 2020 i maggiorenni che hanno la residenza (e non il domicilio) nelle città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti), nei capoluoghi di regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti) e nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti.
I piccoli centri purtroppo sono svantaggiati da questo punto di vista, anche se la Regione Emilia Romagna lo ha ampliato ai comuni aderenti al Pair tra i quali figura Riccione.
Il bonus mobilità può essere richiesto per una sola volta e per un unico acquisto.
Il contributo è riconosciuto per gli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 31 dicembre 2020.
Si può beneficiare del bonus mobilità anche per l’acquisto di veicoli usati per la mobilità personale e non solo nuovi.
– Come funziona e come ottenere il bonus?
Il bonus mobilità può essere richiesto utilizzando una specifica applicazione web che è in via di predisposizione e, pertanto, ad oggi non accessibile. Occorrerà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto interministeriale attuativo del Programma bonus mobilità per poter usufruire di tale applicazione.
Per accedere all’applicazione è necessario disporre delle credenziali spid (sistema pubblico di identità digitale).
In attesa che venga predisposta l’applicazione web si vanno delineando due fasi per la richiesta del bonus:
– Nella prima fase, ovvero per gli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 fino al giorno di inizio di operatività dell’applicazione web è previsto il rimborso al beneficiario. Ovvero, il cittadino che ha sostenuto l’intero costo dell’acquisto verrà rimborsato del 60% della spesa. Per ottenere il rimborso è necessario conservare il documento giustificativo di spesa (fattura e non scontrino) e allegarlo all’istanza da presentare mediante l’applicazione web.
– Nella seconda fase, che va dal giorno di inizio di operatività dell’applicazione web, è possibile generare sull’applicazione un buono di spesa digitale che permetterà di ottenere direttamente lo sconto diretto dal fornitore. In buona sostanza il cittadino paga al negoziante direttamente il 40% e sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%.

2) CARTELLE ESATTORIALI- RISCOSSIONE (154 DL)
Il Decreto Legge ha introdotto le seguenti novità in materia di riscossione:
-A) pagamento di cartelle, avvisi di addebito e accertamento ( art 154 lettera a )
I versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della Riscossione sono stati sospesi fino al 31 agosto 2020.
Con il decreto Cura Italia (art. 68 DL 18/2020) i versamenti delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito ecc. erano già stati sospesi fino 31 maggio 2020. Il Decreto Rilancio non ha fatto altro che prorogare il termine ultimo di sospensione al 31 agosto.
Pertanto, i pagamenti sospesi sono quelli in scadenza dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. zona rossa la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).
I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, e dunque, entro il 30 settembre 2020.
– B) Rottamazione ter – saldo e stralcio (art 154 lettera c)
I contribuenti che sono in regola con il pagamento delle rate scadute nell’anno 2019 della rottamazione ter e saldo e stralcio possono procedere al versamento delle rate in scadenza nell’anno 2020 entro il termine del 10 dicembre 2020, senza l’applicazione di interessi e senza perdere i benefici delle definizioni agevolata.
Il Decreto prevede che la scadenza del 10 dicembre 2020 non ammette alcun ritardo, non sono previsti i 5 giorni di tolleranza di cui all’art. 3 del D.L. 119/2018. Invero, il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” e/o del “saldo e stralcio”, effettuate dopo il 10 dicembre 2020, sarà acquisito a titolo di acconto sull’intero debito e il contribuente perderà i benefici delle misure agevolate.
– C) Rateizzazioni ( art 154 lettera b e d)
Per quanto concerne le rateizzazioni il Decreto Rilancio interviene con due importanti novità:
1° novità riguarda la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate. Precisamente, per i piani di dilazione già in essere alla data dell’08 marzo 2020 e per quelli che verranno accordati fino al 31 agosto 2020 è prevista la decadenza del debitore dalle rateizzazioni con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive (invece delle cinque rate ordinariamente previste).
2° novità riguarda il mancato pagamento delle rate della rottamazione ter e saldo stralcio in scadenza nell’anno 2019 con conseguente inefficacia della definizione agevolata. Precisamente, il decreto ha previsto la possibilità di richiedere la rateizzazione (ex articolo 19 del DPR n. 602/1973) dei debiti oggetto di “rottamazione” o di “saldo e stralcio” per i quali il contribuente ha perso il beneficio della Definizione agevolata, non avendo pagato entro i relativi termini le rate che erano in scadenza nell’anno 2019.

– D) Sospensione attività di notifica (art. 154 lettera a)
E’ sospesa fino al 31 agosto 2020 l’attività di notifica da parte dell’Agente della Riscossione di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti della riscossione (compresa la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di avviare azioni cautelari ed esecutive, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti).
L’Agenzia delle entrate non effettuerà la notifica delle cartelle di pagamento nemmeno per posta certificata.
Tale termine era stato fissato nel 31 maggio con il decreto Cura Italia e, pertanto, il Decreto Rilancio non ha previsto altro che la proroga al 31 agosto 2020. In relazione alla sospensione delle attività di riscossione fino al 31 agosto 2020 disposta dal “Decreto rilancio”, gli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione sul territorio nazionale rimarranno chiusi al pubblico fino a nuova comunicazione. L’operatività dell’Agenzia sarà comunque garantita attraverso i servizi online e i consueti canali di ascolto dedicati all’assistenza contribuenti che, per l’occasione, sono stati potenziati a supporto di eventuali richieste urgenti e non differibili. Sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it sono disponibili tutte le informazioni per ottenere assistenza ed effettuare pagamenti direttamente online.